Orario lavorativo, permessi, congedi e aspettative

L’orario di servizio va dalle ore 7.30 alle 20.00. All’interno dell’orario di servizio si articola l’orario di lavoro di 36 ore settimanali (lunedì – venerdì) per il personale tecnico e amministrativo e di 36 ore settimanali medie a quadrimestre per il personale ricercatore (artt. 48 e 58 del CCNL del 21.2.2002, art. 76 del CCNL ER 2016-2018, Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).

Per il personale dal IV al VIII livello è prevista una fascia obbligatoria di 2 ore e 30 minuti per la mattina e 1 ora e 30 minuti per il pomeriggio, che a Perugia corrisponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 15.30. Il lavoro svolto fuori dall’orario di servizio (7.30 – 20.00) prevede l’autorizzazione del Direttore e va giustificato come Lavoro in più a saldo personale.

È prevista una pausa pranzo obbligatoria di durata minima di 30 minuti (dalle 12.45 alle 13.15) che viene detratta automaticamente dall’orario giornaliero; se il pasto viene consumato fuori dall’Istituto e al di fuori dell’orario indicato è necessario che venga segnata l’entrata e l’uscita sul sistema elettronico di rilevazione delle presenze.

Per il personale IV-VIII è consentito accumulare un massimo di 20 ore di lavoro in difetto e un massimo di 40 ore in eccesso; queste ultime possono essere recuperate attraverso permessi compensativi per un massimo di 28 ore o di 4 giorni al mese.

Altri permessi retribuiti (art. 8 del CCNL del 21.2.2002Circolare della Direzione Affari del Personale dell’ 1.7.2015) riguardano:

  • 8 giorni l’anno per la partecipazione a concorsi o esami;
  • 3 giorni lavorativi l’anno per decesso di parenti entro il secondo grado o affini di primo, fruibili anche in maniera non consecutiva;
  • 18 ore o 3 giorni l’anno per nascita figli;
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio.

Per ciò che concerne le misure a tutela e sostegno della maternità e paternità (D. Lgs del 26.3.2001, n. 151 Testo Unico sulla maternità e paternità, pagina INPS sui congedi di maternità e paternità), queste prevedono tra l’altro:

  • Per la madre: congedo obbligatorio di maternità della durata di 5 mesi (2 pre-partum +3 post-partum oppure 1+4) retribuito all’80% (artt. 16 e 20 del Lgs del 26.3.2001, n. 151) fruibile anche nel caso di minori affidati o adottati (artt. 26 e 27 del D. Lgs del 26.3.2001, n. 151circolare INPS del 4.2.2008); due periodi di riposo giornaliero della durata ciascuno di 1 ora interamente retribuiti, nel primo anno di vita del bambino, che in alcune circostanze possono essere fruiti anche dal padre (artt. 39 e 40).
  • Per il padre: congedo di paternità della durata massima di 5 mesi, riconosciuto in presenza di gravi eventi che riguardano la madre del bambino (morte o grave infermità; abbandono o mancato riconoscimento; affidamento esclusivo al padre) e, nel caso di minori affidati adottati, in presenza di madre non lavoratrice o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità (artt. 28-31 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15). L’art.4 della legge del 28.6.2012 (prorogato dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 dell’11.12.2016, art. 1, c. 354, vedi anche relativa pagina web dell’INPS) ha, inoltre, istituito, il congedo obbligatorio di paternità fruibile entro i 5 mesi di vita del bambino, della durata di 2 giorni anche non continuativi, interamente retribuiti, per nascite, affidamenti e adozioni avvenute entro nel 2017 e di 4 giorni per nascite affidamenti e adozioni avvenuti nel 2018. Solo per il 2018 è previsto anche 1 giorno di congedo facoltativo fruibile in sostituzione del congedo obbligatorio della madre.
  • Per entrambi: congedo parentale nei primi 12 anni dalla nascita, i genitori hanno diritto fino a 10 mesi di astensione dal lavoro (art. 32 del Lgs del 26.3.2001, n. 151 modificato dal D. Lgs 80 del 15.6.15); la madre per un massimo di 6 mesi trascorso il congedo di maternità e il padre per un massimo di 6 mesi elevabile a 7 qualora si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Se il bambino ha meno di 6 anni (o nei primi 6 anni dell’affidamento/ adozione) il congedo parentale è interamente retribuito per i primi 30 giorni di congedo e parzialmente retribuita nel periodo successivo. Tra i 6 e i 12 anni il congedo non è retribuito (per una descrizione dettagliata vedi Circolare della Direzione del Personale del 16.11.2015). La richiesta di congedo parentale va presentata mediate l’apposito modulo.

I dipendenti dell’INFN possono usufruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari, per un massimo di 12 mesi in un triennio, da dividere in massimo due periodi tra i quali devono intercorrere almeno 6 mesi di servizio attivo. I dipendenti candidati al dottorato di ricerca o che usufruiscono di borse di studio possono essere collocati in aspettativa non retribuita per motivi di studio per tutta la durata della borsa.

In aggiunta alle attività formative programmate dall’INFN, i dipendenti possono godere di 150 ore di permesso studio retribuito per partecipare a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. I permessi studio possono essere concessi al massimo del 3% del personale in servizio e la richiesta motivata va presentata entro il 31 dicembre a seguito di comunicazione dell’ufficio di Direzione e del Personale di Sezione.

Il dipendente, che ha la necessità di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro e non avesse maturato il diritto a permessi compensativi, può usufruire dei permessi brevi. Questi permessi non possono superare il 50% dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nell’anno solare. Le ore non lavorate devono essere recuperate entro e non oltre il mese successivo, pena la decurtazione proporzionale dello stipendio.

permessi per causa di forza maggiore possono essere accordati dal Direttore solo in presenza di ordinanza prefettizia.

I permessi retribuiti per “particolari motivi personali e familiari” possono essere fruiti per un massimo di 18 ore annue, compatibilmente con le esigenze di servizio e in assenza di altri permessi a ore nella stessa giornata. In caso di fruizione per un‘intera giornata, l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente pari a 6 ore (art. 76 del CCNL ER 2016-2018,  Circolare della Direzione Affari del Personale del 20/12/2018).