Ferie e festività soppresse

I dipendenti hanno diritto a 28 giorni di ferie l’anno (26 per i primi tre anni dall’assunzione), 4 giorni di festività soppresse e 1 giorno per il santo Patrono, purché́ ricadente in giorno lavorativo (art. 6 del CCNL del 21.2.2002).

I dipendenti esposti a rischi professionali classificati in categoria A hanno diritto a ulteriori 15 giorni di ferie non frazionabili.

Nell’ anno di assunzione, o di cessazione, la durata delle ferie viene determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
Le ferie sono da fruirsi (su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile) nel corso di ciascun anno solare, tenuto conto delle esigenze di servizio; in caso di comprovata impossibilità di godimento nel corso dell’anno cui si riferiscono, le ferie dovranno essere fruite entro e non oltre il 31 Agosto dell’anno successivo.
Soltanto in caso di assenza per malattia di lunga durata, le ferie potranno essere fruite in deroga a quanto prima descritto, cioè nel secondo semestre, ma comunque entro il 31 Dicembre dell’anno di rinvio.
Le ferie possono essere frazionate compatibilmente con le esigenze di servizio in più periodi nel corso dell’anno, assicurando comunque al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 Giugno – 30 Settembre.
Non è consentito il frazionamento in ore delle ferie. Possono invece essere usufruite anche a ore le 4 giornate di ex festività abolite, le quali vanno esaurite entro l’anno solare cui si riferiscono.
In caso di interruzione o sospensione delle ferie per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese, opportunamente documentate, per il viaggio di rientro in sede e per quelle di ritorno nella località nella quale è stato richiamato, nonché all’ indennità di missione per la durata del viaggio e al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
In caso di malattia, debitamente documentata, che dia luogo a ricovero ospedaliero, le ferie sono considerate sospese. In questo caso il dipendente deve notificare tempestivamente quanto sopra al fine di consentire all’ Istituto di provvedere ai dovuti accertamenti.
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di compensi sostitutivi.